SOSPENSIONE DI TERMINI PRIMA CASA (aggiornato al 26 FEBBRAIO 2022)

Il D.L. 08 aprile 2020, n. 23 – come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies, D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (c.d. Milleproroghe), ed ulteriormente modificato con il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (c.d. Milleproroghe), ha sospeso nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022, e quindi per un massimo di 768 giorni:

– il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”;

– il termine di un anno per acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall’acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni;

– il termine di un anno per alienare la “prima casa” preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione senza aver prima alienato la precedente;

– il termine di un anno per acquisire un’altra “prima casa”, nel caso di alienazione della precedente, per usufruire del credito di imposta.

In base all’interpretazione della Agenzia delle Entrate contenuta nella Circolare 9/E del 13 aprile 2020, la sospensione NON riguarda il termine di cinque anni come limite temporale entro il quale l’alienazione dell’immobile agevolato potrebbe dare luogo alla decadenza, se non seguita dal riacquisto.

Si ritiene che la sospensione si applichi anche alle vendite soggette IVA nonché alle agevolazioni prima casa previste per le imposte di successione e donazione.

In pratica possono verificarsi DUE CASI:

Termine già in corso alla data del 23 febbraio 2020

Se il termine alla data del 23 febbraio risultava “pendente” esso si interrompe e inizia di nuovo a decorrere dal 1° aprile 2022: quindi ai gg trascorsi fino al 22 febbraio dovranno sommarsi altri 768 gg.

Termine avente inizio dal 23 febbraio 2020 in avanti

Se il termine abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione (cioè tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2022), il giorno di inizio del calcolo sarà il 1° aprile 2022.

Esempio

Il termine per il “riacquisto” finalizzato ad evitare la decadenza dall’agevolazione

Chi ha venduto la “prima casa” prima di 5 anni e al 23 febbraio 2020 era in corso il periodo annuale per riacquistare onde evitare la decadenza (ad es. erano passati tre mesi), beneficia di una sospensione di 768 giorni e riprende il suo corso al 1° aprile 2022, termine a partire dal quale avrà a disposizione altri 9 mesi. Se invece la vendita infraquinquennale è stata stipulata tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, per il riacquisto avrà tempo 1 anno decorrente dal 1° aprile 2022.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PRELAZIONE ARTISTICA

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto all’art. 103 che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 37 ha disposto che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

Conseguentemente, ai fini del computo dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio, e quindi per un massimo di 83 giorni.

Ciò anche ai fini del computo dei termini per la prelazione artistica.

Esempio

Vendita di bene culturale e prelazione dello stato

Per chi ha notificato alla soprintendenza la vendita di un bene culturale prima del 23 febbraio 2020 (ad esempio il 01 febbraio 2020) il termine di 60 giorni per l’esercizio della prelazione è sospeso per 83 giorni (e quindi scadrà il 23 giugno 2020).

Diversamente, per chi ha notificato alla soprintendenza la vendita di un bene culturale dopo il 23 febbraio 2020 (ad esempio il 01 marzo 2020) il termine di 60 giorni per l’esercizio della prelazione inizia a decorrere il 16 maggio 2020 (e quindi scadrà il 15 luglio 2020).