L’art. 1, comma 52, l. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) ha previsto per i terreni (edificabili e con destinazione agricola) e le partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti alla data del 1° gennaio 2024 la facoltà di rideterminare il valore di acquisto, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis),
t.u.i.r., mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, con aliquote fissate nella misura del 16 per cento del valore rideterminato.
Ai sensi del comma 52 citato i termini per la perizia di stima e il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata in caso di rateazione) erano fissati al 30 giugno 2024.
Con il decreto legge omnibus (decreto legge 9 agosto 2024, n. 113) ai fini della rideterminazione del valore di acquisto dei suddetti terreni e partecipazioni (posseduti al 1° gennaio 2024) il suddetto termine è stato prorogato al 30 novembre 2024. Pertanto:

  • la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2024;
  • le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2024.